Promolands

Comunicazioni al CdM

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 3/6/2008, 04:52
Avatar

Presidente e Responsabile Diplomatico

Group:
Alto Consiglio
Posts:
1,669
Location:
Cityprom, Piazza Indipendenza

Status:


Chiunque, in questa discussione, può intervenire richiedendo qualsivoglia informazione di natura giuridica o costituzionale direttamente al Capo della Magistratura. Le richieste dovranno essere attinenti le Sue attribuzioni .

Una raccomandazione: non aprite nuove discussioni per chiedere altra tipologia di informazioni o chiarimenti, da avanzare, invece, nella cartella "Orientamento & Assistenza".
 
Web  Top
Dan Comma
view post Posted on 9/10/2009, 13:06




Come da art. 32 della Costituzione, trasmetto di seguito la proposta di legge (bozza) sul Sistema Informativo Nazionale.

Art. 1 – Caratterizzazione Generale
La libertà di stampa, come sancito nei Principi Fondamentali della Costituzione (art. 5), rappresenta un diritto ius soli ed un valore fondamentale nella Micronazione Promolands.
A nessun cittadino può essere limitata questa facoltà.
E’, altresì, garantita a ciascun cittadino la privacy in merito al trattamento dei dati personali, al cui diritto tutti, indistintamente, possono appellarsi.

Art.2 - Tipologia
E’ istituito il giornale statale denominato “Freedom!”, ove tutti i cittadini della Micronazione Promolands potranno pubblicare qualsivoglia articolo o testo, senza alcuna restrizione nel rispetto dell’art. 3 della presente legge.
Potranno, altresì, costituirsi qualsivoglia numero di giornali a carattere privato, avanzando semplice richiesta al Ministro della Comunicazione.
Qualsivoglia giornale a carattere privato apparterrà al cittadino che l’ha proposto (Editore), il quale ne rimarrà il diretto responsabile.
I giornali partitici sono da considerare giornali a carattere privato.

Art. 3 – Concessioni e Divieti
A tutti i cittadini della Micronazione Promolands è concesso proporre articoli da pubblicare sul giornale statale “Freedom!”, presentandoli dapprima al Ministro della Comunicazione, il quale dopo averne verificata la legalità e l’assenza di ideologie contrarie ai Principi Fondamentali della Costituzione, li pubblicherà riportando, qualora fosse concesso (vale il tacito assenso), il nome dell’autore.
A tutti i cittadini della Micronazione Promolands è concesso proporre articoli da pubblicare sui giornali a carattere privato, senza che per questo siano dapprima visionati dal Ministro della Comunicazione, purché in linea con i Principi Fondamentali della Costituzione.
L’Editore riporterà il nome dell’autore dell’articolo o del testo, a meno che l’autore non lo voglia e lo comunichi esplicitamente.
Gli articoli o i testi che conterranno ideologie palesemente contrarie e/o non in linea con i Principi Fondamentali della Costituzione, da qualsivoglia cittadino potranno essere censurati ed i loro autori, qualora fossero reticenti, non potranno più pubblicare.
Tale divieto verrà comunicato mediante D.P.M. (Deliberazione Micronazione Promolands) e pubblicato sui Documenti Ufficiali in base all’art. 21 della Costituzione.
Ad ogni pubblicista, a prescindere dal fatto che il suo lavoro possa essere inserito o non su un giornale, è riconosciuta la proprietà intellettuale illimitata nel tempo.

Art. 4 – Formato dei Giornali
I giornali, qualunque essi siano, dovranno essere disponibili nei seguenti formati: cartaceo, word, PDF o similari.
Art. 5 – Classificazione e Tassazione
I giornali, qualunque essi siano, sono classificati in periodici (annuali, mensili, quindicinnali, settimanali, quotidiani) o aperiodici.
La periodicità o la aperiodicità deve essere riportata in prima pagina.
In prima pagina, ben visibile, deve essere riportato il numero del giornale, l’anno, il proprietario ed il costo.
Nessuna tassazione è prevista per i giornali statali.
Per i giornali a carattere privato, qualora fossero a titolo oneroso, è prevista un’unica imposta, denominata <<micro-patrimoniale>>, nella misura del 10%; l’imposta va a tassare la quantità unitaria venduta.
Il gettito derivante dalla <<micro-patrimoniale>> confluirà nelle casse dell’Ente Risorse Pubbliche (E.R.P.).
Verifiche contabili e patrimoniali potranno essere disposte dal Ministero dell’Economia, in qualunque momento e senza alcuna particolare ragione.

Art. 6 – Albo dei Giornali e regolamentazione
E’ istituito lo “Albo dei Giornali”, gestito dal Ministero della Comunicazione.
Qualsiasi giornale, sin dalla sua nascita, deve essere registrato allo “Albo dei Giornali”, la cui richiesta deve essere avanzata al Ministro della Comunicazione che ne rilascerà il numero progressivo e/o cronologico di registrazione.
In caso di passività (non pubblicazione di articoli o testi in un lasso di tempo superiore a due anni), il giornale verrà considerato chiuso.
I giornali dichiarati passivi e quindi chiusi, sono riabilitati, una sola volta, nel momento in cui l’ultimo Editore avanza esplicita richiesta al Ministero della Comunicazione, il quale assegnerà ex novo il numero progressivo e/o cronologico di registrazione.

Art. 7 - Modifiche
E’ prevista e consentita la modifica di tutto o in parte del contenuto degli articoli di questa legge. Ogni modifica o integrazione dovrà essere discussa ed approvata con le stesse modalità della sua costituzione e necessita, per la sua validità, della forma scritta.
 
Top
Nichol Le Bennerg
view post Posted on 3/11/2009, 09:27




Come da art. 32 della Costituzione, trasmetto di seguito la proposta di legge (bozza) sulla "Modifica del nome della moneta ufficiale di Promolands: da Promocash ad e-cash".
Art. 1 - Definizione
La presente legge intende modificare il nome della moneta ufficiale di Promolands: da Promocash ad e-cash.
Il nuovo simbolo sarà "e" anzichè "P".

Art. 2 - Immutabilità del valore e della garanzia
La nuova moneta avrà immutato il valore nominale, reale e di scambio con altre divise nazionali.
Immutata sarà anche la garanzia posta in essere da capitali o certificazioni di capitali.

Art. 3 - Immutabilità della modalità di emissione, di assegnazione e di gestione
Immutata dovrà essere la sua emissione che sarà sempre ad opera e cura dell'Is.E.V..
Altresì immutata all'interno della stessa micronazione sarà la diffusione e l'assegnazione che avverrà sempre in parti uguali ad ogni cittadino di Promolands.
Infine, allo stesso modo, immutata sarà la gestione dei flussi di movimentazione della moneta ad opera e cura dell'E.R.P., tramite il circuito telematico denominato KyberPay.

Art. 4 - Motivazioni
Di seguito vengono elencate le motivazioni che hanno indotto la modifica:
1) anteporre la vocale e con il trattino (e-) denota immediatamente una moneta nata sul web e questo può essere più favorevole per una maggiore diffusione e apprezzabilità;
2) carattere più "indefinito" proprio per il fatto che non viene specifica la micronazione e quindi non viene evidenziata la "proprietà" di quella specifica micronazione (nella fattispecie, Promolands);
3) maggiore brevità e internazionalità della parola "e-cash";
4) nessuna problematica dovuta alla sostituzione;
5) inalterabilità concettuale;
6) inalterabilità del valore di scambio.

Art. 5 - Applicabilità e retroattività
Il nuovo simbolo "e", nella modalità retroattiva dall'entrata in viglore di questa legge, dovrà comparire su tutti i documenti ufficiali (siano essi o non sul web) e su qualsivoglia valore (monetario e cartaceo) proprio di Promolands.
La sostituzione del simbolismo sarà effettuata dal Ministro della Comunicazione in carica (a tal motivo avrà una speciale procura) su segnalazione di qualsiasi cittadino di Promolands.

Art. 6 - Modifiche
E’ prevista e consentita la modifica di tutto o in parte del contenuto degli articoli di questa legge.
Ogni modifica o integrazione dovrà essere discussa ed approvata con le stesse modalità della sua costituzione e necessita, per la sua validità, della forma scritta.
 
Top
p.velli
view post Posted on 21/11/2009, 10:53




Come da art. 32 della Costituzione, trasmetto di seguito la proposta di legge (bozza) sul Furto d'identità e frodi informatiche (phishing).

Art. 1 - Sistema di prevenzione
È istituito, nell'ambito del Ministero degli Interni, un sistema di prevenzione del furto d'identità e delle frodi basato sull'archivio del codice anagrafico di cui all'articolo 2, di seguito denominato «Archivio Anagrafico».
Ferme restando le competenze già attribuite al Ministro degli Interni dalla Costituzione di Promolands, il suo ufficio eserciterà funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi attraverso la manipolazione delle identità e dei relativi codice anagrafici. Unitamente all’ufficio del Ministro degli Interni possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati «aderenti»:
a) qualsivoglia micronazionalista;
b) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari;
c) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie.
Al fine di fornire informazioni sulla tutela prevista, nell'ambito del sistema di prevenzione, è istituito un indirizzo di posta elettronica ad hoc che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subìto o temono di aver subìto frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

Art. 2 - Finalità e struttura dell'archivio
L'archivio è suddiviso in due gruppi off-line:
a) il primo, denominato «gruppo centralizzato», contiene, in forma anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al responsabile dell'archivio lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti;
b) il secondo, denominato «gruppo di allerta», contiene, in forma anonima, le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall’ufficio del Ministero degli Interni agli aderenti.
I risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata sono comunicati a tutti gli uffici ministeriali interni e, su richiesta, a quelli esteri competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, nonché, ove rilevanti, a qualsivoglia unità di informazione finanziaria ed assicurativa.

Art. 3 – Assunzione informazioni
Le informazioni delle persone fisiche o giuridiche sono relative ai dati contenuti in:
a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati e tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi;
b) partite IVA, codici anagrafici, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente legge;
c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali;
d) informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati, secondo le disposizioni definite dal decreto di cui all'articolo 7.

Art. 4 - Riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti
Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, il Ministro degli Interni valuterà, di volta in volta, il riscontro sull’autenticità dei dati richiesti da qualsivoglia organismo pubblico o privato. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 3.
Ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore della cassa dell’Ente Risorse Pubbliche, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità più opportune ai sensi dell’articolo 5.

Art. 5 - Disposizioni finanziarie
Le somme eventualmente versate dagli aderenti affluiranno nella cassa dell’Ente Risorse Pubbliche. Il pagamento può essere effettuato tramite decurtazione dal conto personale della somma iniziale di 100,00 e-cash, oppure anche mediante l'utilizzazione di carte prepagate o ricaricabili.
Verifiche contabili e patrimoniali potranno essere disposte dal Ministero dell’Economia, in qualunque momento e senza alcuna particolare ragione.

Art. 6 - Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione
In esclusiva o di concerto con il Capo della Magistratura, con il Ministro dell’Economia, sentito l’Alto Consiglio:
a) potranno essere specificati la struttura, i livelli di accesso all'archivio e le singole voci da comunicare;
b) potranno essere stabiliti i termini e le modalità di accesso all'archivio da parte degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3;
c) potranno essere individuate altre le modalità e fissati altri termini secondo i quali i dati di cui all'articolo 3 saranno comunicati e gestiti e sarà stabilita la procedura che caratterizzerà l’eventuale fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4;
d) potranno fissarsi, di volta in volta, l'importo del contributo di cui all'articolo 4, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;
e) potranno essere stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla presente legge.

Art. 7 - Sistema di prevenzione nel settore assicurativo
In esclusiva o di concerto con il Capo della Magistratura, con il Ministro dell’Economia, sentito l’Alto Consiglio, potranno essere definiti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria anche alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

Art. 8 - Modifiche
E’ prevista e consentita la modifica di tutto o in parte del contenuto degli articoli di questa legge.
Ogni modifica o integrazione dovrà essere discussa ed approvata con le stesse modalità della sua costituzione e necessita, per la sua validità, della forma scritta.
 
Top
Lord Maximiliam
view post Posted on 23/11/2009, 06:17




QUOTE (p.velli @ 21/11/2009, 10:53)
Come da art. 32 della Costituzione, trasmetto di seguito la proposta di legge (bozza) sul Furto d'identità e frodi informatiche (phishing).

Art. 1 - Sistema di prevenzione
È istituito, nell'ambito del Ministero degli Interni, un sistema di prevenzione del furto d'identità e delle frodi basato sull'archivio del codice anagrafico di cui all'articolo 2, di seguito denominato «Archivio Anagrafico».
Ferme restando le competenze già attribuite al Ministro degli Interni dalla Costituzione di Promolands, il suo ufficio eserciterà funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi attraverso la manipolazione delle identità e dei relativi codice anagrafici. Unitamente all’ufficio del Ministro degli Interni possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati «aderenti»:
a) qualsivoglia micronazionalista;
b) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari;
c) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie.
Al fine di fornire informazioni sulla tutela prevista, nell'ambito del sistema di prevenzione, è istituito un indirizzo di posta elettronica ad hoc che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subìto o temono di aver subìto frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

Art. 2 - Finalità e struttura dell'archivio
L'archivio è suddiviso in due gruppi off-line:
a) il primo, denominato «gruppo centralizzato», contiene, in forma anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al responsabile dell'archivio lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti;
b) il secondo, denominato «gruppo di allerta», contiene, in forma anonima, le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall’ufficio del Ministero degli Interni agli aderenti.
I risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata sono comunicati a tutti gli uffici ministeriali interni e, su richiesta, a quelli esteri competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, nonché, ove rilevanti, a qualsivoglia unità di informazione finanziaria ed assicurativa.

Art. 3 – Assunzione informazioni
Le informazioni delle persone fisiche o giuridiche sono relative ai dati contenuti in:
a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati e tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi;
b) partite IVA, codici anagrafici, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente legge;
c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali;
d) informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati, secondo le disposizioni definite dal decreto di cui all'articolo 7.

Art. 4 - Riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti
Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, il Ministro degli Interni valuterà, di volta in volta, il riscontro sull’autenticità dei dati richiesti da qualsivoglia organismo pubblico o privato. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 3.
Ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore della cassa dell’Ente Risorse Pubbliche, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità più opportune ai sensi dell’articolo 5.

Art. 5 - Disposizioni finanziarie
Le somme eventualmente versate dagli aderenti affluiranno nella cassa dell’Ente Risorse Pubbliche. Il pagamento può essere effettuato tramite decurtazione dal conto personale della somma iniziale di 100,00 e-cash, oppure anche mediante l'utilizzazione di carte prepagate o ricaricabili.
Verifiche contabili e patrimoniali potranno essere disposte dal Ministero dell’Economia, in qualunque momento e senza alcuna particolare ragione.

Art. 6 - Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione
In esclusiva o di concerto con il Capo della Magistratura, con il Ministro dell’Economia, sentito l’Alto Consiglio:
a) potranno essere specificati la struttura, i livelli di accesso all'archivio e le singole voci da comunicare;
b) potranno essere stabiliti i termini e le modalità di accesso all'archivio da parte degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3;
c) potranno essere individuate altre le modalità e fissati altri termini secondo i quali i dati di cui all'articolo 3 saranno comunicati e gestiti e sarà stabilita la procedura che caratterizzerà l’eventuale fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4;
d) potranno fissarsi, di volta in volta, l'importo del contributo di cui all'articolo 4, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;
e) potranno essere stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla presente legge.

Art. 7 - Sistema di prevenzione nel settore assicurativo
In esclusiva o di concerto con il Capo della Magistratura, con il Ministro dell’Economia, sentito l’Alto Consiglio, potranno essere definiti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria anche alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

Art. 8 - Modifiche
E’ prevista e consentita la modifica di tutto o in parte del contenuto degli articoli di questa legge.
Ogni modifica o integrazione dovrà essere discussa ed approvata con le stesse modalità della sua costituzione e necessita, per la sua validità, della forma scritta.

Caro Ministro (leggasi Capo della Magistratura), Le ricordo (anche se non dovrei essere io a farlo) che in base all'art. 32 (secondo comma) della nostra Costituzione che: "Di tutte le richieste, trasmesse ......., dovrà essere valutato (entro un tempo massimo di 30 giorni) il contenuto e il bisogno....... previo consulto con gli altri ministri.....".
Quindi.....
 
Top
Mauritius
view post Posted on 25/11/2009, 09:43




Ho assolto al mio compito; la comunicazione è stata effettuata.
 
Top
tony_le_bennerg
view post Posted on 27/11/2009, 07:51




CITAZIONE (Mauritius @ 25/11/2009, 09:43)
Ho assolto al mio compito; la comunicazione è stata effettuata.

ottimo, il tuo impegno e la tua professionalità c'è e si fa sentire.
 
Top
bobby151169
view post Posted on 16/1/2010, 09:54




IPOTESI DI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE LEGGI DI PROMOLANDS

Articolo 1
Il primo comma dell'art.32 della Costituzione di Promolands stabilisce che «Tutti i cittadini possono proporre nuove leggi, chiedere l’abrogazione di leggi già presenti o la loro modifica.»

Articolo 2
Le leggi sono approvate, modificate ed abrogate dall’Alta Consiglio di Promolands.

Articolo 3
Tutti i cittadini di Promolands possono presentare una bozza di proposta di legge al Ministro della Giustizia, ovvero al Capo della Magistratura, che dovrà valutare (entro un tempo massimo di 30 giorni) il contenuto e la necessità previo consulto con gli altri ministri (compreso il 1°Ministro).

Articolo 4
Le proposte di legge devono essere presentate in articoli ed accompagnate da una motivazione.

Articolo 5
L’Alto Consiglio approva con la maggioranza dei suoi membri tutte le nuove leggi non riguardanti la Costituzione e con la maggioranza di due terzi dei suoi membri le leggi di revisione della Costituzione, ove sia possibile.

Articolo 6
Il Ministro della Giustizia, ovvero il Capo della Magistratura, dopo avere valutato il contenuto e la necessità della proposta di legge, trametterà quanto dovuto al Presidente della micronazione, il quale provvederà a convocare l’Alto Consiglio per una verifica più approfondita del rispetto della Costituzione e per far apporre il visto di conformità.

Articolo 7
Sono ammissibili le proposte di legge non in contrasto con la Costituzione.

Articolo 8
All'Alto Consiglio, per esaminare ogni proposta, è concesso un tempo massimo di sei mesi da quando viene ricevuta.

Articolo 9
Qualora la proposta fosse ritenuta ammissibile (apposizione del visto di conformità), verrà pubblicata entro i 30 giorni successivi sui Documenti Ufficiali. Diversamente, qualora la proposta fosse dichiarata inammissibile (anche senza alcuna motivazione), dovrà riportare la dicitura "RESPINTA".

Articolo 10
Una proposta "RESPINTA" non potrà essere presentata nuovamente prima di cinque anni, ovvero con lo stesso Governo.
 
Top
Mauritius
view post Posted on 23/1/2010, 08:58




Ho assolto al mio compito; la comunicazione è stata effettuata.
 
Top
tony_le_bennerg
view post Posted on 23/1/2010, 09:00




CITAZIONE (Mauritius @ 23/1/2010, 08:58)
Ho assolto al mio compito; la comunicazione è stata effettuata.

sempre ottimo il tuo impegno!
 
Top
Dan Comma
view post Posted on 14/2/2010, 08:09




Come richiesto dal Presidente,

chiedo a Lei, Mauritius, Capo della Magistratura aggiornamenti circa lo stato di bozza del codice penale di Promolands. Le rammento di esternare apertamente e senza indugio eventuali difficoltà trovate.
I miei rispetti.
 
Top
Mauritius
view post Posted on 4/3/2010, 12:21




sto avendo non solo delle difficoltà a considerare molte situazioni e pene ma anche il tempo che mi ritaglio per lavorare sul codice è veramente esiguo. Mi ci devo mettere pure la notte e quindi chiedo un pò d'aiuto e se te la senti tu puoi aiutarmi? mi farebbe, credimi, molto piacere. Ti inviero quello che ho già fatto.
 
Top
bobby151169
view post Posted on 23/3/2010, 09:34




Come da art. 32 della Costituzione, trasmetto di seguito la proposta di legge (bozza) sulle Unità di misura legali.

Art. 1 - Oggetto
In materia di unità di misura, la presente legge intende regolamentare e prevedere:
a. la legalità e il loro utilizzo in Promolands;
b. le prescrizioni sugli strumenti di misurazione e/o sui metodi di controllo adottati;
c. l’indicazione sulle quantità e sui prezzi nel commercio e nelle negoziazioni;
d. i lavori di ricerca e di sviluppo;
f. le competenze e le disposizioni

Art. 2 - Unità legali
Le unità legali di misura sono:
a. le unità di base, indicate nell’articolo 3;
b. le unità derivate, indicate nell’articolo 4;
c. i multipli e i sottomultipli decimali delle unità di base, indicate nell’articolo 5.

Art. 3 - Unità di base
Le unità di base sono:

Grandezza Nome dell’unità Equivalenza con il S.I. (Europa) Simbolo
Lunghezza passo 1 passo = 0,60 metri f
Massa drachma 1 drachma = 1.771845195312521 grammi dr
Volume o
Capacità bottiglia 1 b = 1 litro b
Tempo beat 1 .b = 86.4 secondi .b
Intensità di ampère medesima unità di base A
corrente elettrica T
Temperatura kelvin 1 K = °C + 273.15 K
termodinamica
Quantità di mole medesima unità di base mol
materia
Intensità candela medesima unità di base cd
luminosa

Art. 4 - Unità derivate
Le unità derivate sono espresse, procedendo dalle unità di base, mediante formule algebriche utilizzanti i simboli matematici di moltiplicazione e di divisione. L’Alto Consiglio può attribuire loro nomi e simboli particolari.

Art. 5 - Multipli e sottomultipli
I multipli e i sottomultipli decimali delle unità di base si formano di regola mediante l’aggiunta di un prefisso.
L’Alto Consiglio designa i prefissi e ne disciplina l’impiego.

Art. 6 - Obbligo d’utilizzare le unità legali
Per la graduazione e le indicazioni completive sugli strumenti di misurazione.
E’ fatto obbligo di utilizzare le unità di cui all’art. 3.
Le grandezze fisiche sono espresse in unità legali:
a. nel commercio e nelle negoziazioni;
b. negli atti legislativi, nelle decisioni, nei contratti e negli altri atti ufficiali e delle altre collettività pubbliche, come anche di organizzazioni private e di singole persone.
c. nelle indicazioni di tempo secondo il calendario cesidiano.
L’impiego delle unità legali non è prescritto per:
a. i contratti che hanno per oggetto immobili situati all’estero e i beni o servizi destinati all’estero;
b. gli atti e i beni per i quali accordi diplomatici o internazionali stabiliscono l’impiego di altre unità;
c. nel settore della sanità e della sicurezza pubblica;

Art. 7 - Strumenti di misurazione
Sono considerati strumenti di misurazione le misure, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari di misurazione di ogni genere, che servono a determinare grandezze fisiche.

Art. 8 - Requisiti
Il 2° Ufficio Coordinatore emana prescrizioni sui requisiti cui devono rispondere gli strumenti di misurazione e/o i metodi di controllo, segnatamente quelli utilizzati:
a. per le transazioni commerciali;
b. nei settori della sanità e della sicurezza pubbliche;
c. per la determinazione ufficiale di fatti inerenti a grandezze fisiche.
Il 2° Ufficio Coordinatore disciplina le condizioni d’ammissione e, se del caso, definisce i principi di costruzione degli istrumenti di misurazione.
Chiunque utilizza strumenti di misurazione ha l’obbligo di accertarsi che l’ammissione prescritta è stata concessa, che le prove di conformità sono state fornite o che, se del caso, la verificazione è stata eseguita entro i termini stabiliti.
Chiunque utilizza metodi di controllo ha l’obbligo di accertarsi che l’ammissione prescritta è stata concessa o che, se del caso, le prove di conformità sono state fornite.

Art. 9 - Campo d’applicazione per luogo
I certificati di prova, le prove di conformità, le ammissioni e le verificazioni fondate sulla presente legge sono validi in tutta Promolands.
Il 2° Ufficio Coordinatore disciplina il riconoscimento dei certificati di prova, delle prove di conformità, delle ammissioni e delle verificazioni provenienti dall’estero.

Art. 10 - Obbligo di indicazione
Chiunque offre nel commercio e nelle negoziazioni beni o servizi misurabili è tenuto a indicare in unità legali la quantità offerta. Nel caso di forniture susseguenti di beni misurabili o di prestazioni continue di servizi misurabili, la quantità fornita dev’essere indicata in ogni conteggio.
I negozi giuridici concernenti beni o servizi misurabili sono ammessi nel commercio e nelle negoziazioni senza le indicazioni della quantità (come nel caso di vendite fatturate al pezzo, globalmente o in blocco), solo se lo svolgimento del negozio risulterebbe eccessivamente complicato.
Chiunque offre al consumatore beni alla rinfusa o preimballati oppure servizi misurabili, è tenuto a menzionare la quantità e il prezzo e ad assicurarne la comparazione indicando il prezzo unitario.
Il 2° Ufficio Coordinatore o può stabilire norme la cui osservanza esonera dall’obbligo d’indicare il prezzo unitario. Per consumatore s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista merci per uso personale. Non è considerato consumatore chiunque acquista beni professionalmente per lavorarli, trasformarli o rivenderli a terzi.
Gli imballaggi non devono indurre in errore sulla quantità del contenuto.
Il 2° Ufficio Coordinatore disciplina i particolari. Esso può emanare prescrizioni circa la riempitura e l’imballaggio, senza però intervenire nella formazione dei prezzi.
Il 2° Ufficio Coordinatore può, in casi particolari, decidere deroghe dall’obbligo d’indicazione.

Art. 11 – Lavori tecnici
Il 2° Ufficio Coordinatore analizza segnatamente gli effetti delle tecniche nuove e sviluppa metodi pratici di controllo e misurazione.
A tale scopo, esso, con il proprio rappresentante pro-tempore, può partecipare ai lavori di organizzazioni micronazionali o internazionali.

Art. 12 - Compiti
Il 2° Ufficio Coordinatore svolge segnatamente i compiti seguenti:
a. appronta la legislazione sulla metrologia e ne assicura l’esecuzione;
b. elabora prescrizioni per la precisa determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche;
c. esamina gli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico e decide della loro conformità, della loro ammissione e, se del caso, della loro verificazione;
d. consiglia e istruisce il personale di verificazione, emana istruzioni destinate a tali uffici e controlla i loro strumenti di misurazione;
e. sorveglia l’esecuzione della legge;
f. dà consultazioni e provvede a perizie;
La verificazione (esame e bollatura ufficiali) degli strumenti di misurazione utilizzati o utilizzabili nel commercio e nelle negoziazioni, come anche il controllo delle indicazioni di quantità e di prezzo nel commercio e nelle negoziazioni, spetta al 2° Ufficio Coordinatore, con riserva dell’articolo 13 capoverso 2.
L’Alto Consiglio riscontra a intervalli regolari, ma almeno ogni quinquennio, l’osservanza delle prescrizioni legali (ispezione generale) e provvede ai controlli correnti.

Art. 13 - Organi d’esecuzione
L’esecuzione della presente legge spetta al 2° Ufficio Coordinatore
L’Alto Consiglio può, per i compiti che non sono eseguiti dal 2° Ufficio Coordinatore, creare organismi o incaricare altre istituzioni.

Art. 14 – Verificazioni, infrazioni e prescrizioni
Il 2° Ufficio Coordinatore ha libero accesso agli oggetti da verificare e può far ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della legge e vietarne o limitarne la messa in circolazione o il loro impiego. Parimenti, può vietare l’utilizzazione dei metodi di controllo metrologico che non soddisfano i requisiti della legge.
Chiunque contraffà strumenti di misurazione verificati, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza strumenti di misurazione o metodi di controllo che non rispondono ai requisiti prescritti,
è punito con la multa, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fa indicazioni false di quantità, omette le indicazioni di quantità e di prezzo previste nell’articolo 10 oppure mette in commercio beni preimballati che non sono conformi alle prescrizioni di riempitura, è punito con una multa sino a 200,00 e-cash, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari da una organizzazione pubblica o privata, o altrimenti nell’esercizio delle incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

Art. 15 Competenza
Il perseguimento penale spetta alla Magistratura.
 
Top
bigman73
view post Posted on 26/3/2010, 16:16




CITAZIONE (Mauritius @ 4/3/2010, 12:21)
sto avendo non solo delle difficoltà a considerare molte situazioni e pene ma anche il tempo che mi ritaglio per lavorare sul codice è veramente esiguo. Mi ci devo mettere pure la notte e quindi chiedo un pò d'aiuto e se te la senti tu puoi aiutarmi? mi farebbe, credimi, molto piacere. Ti inviero quello che ho già fatto.

è evidente che Mauritius ha ammesso di avere difficoltà; c'è stato qualcuno che gli vuole dare un aiuto?
 
Top
tetozzi
view post Posted on 20/5/2010, 08:39




CITAZIONE (Mauritius @ 4/3/2010, 13:21)
sto avendo non solo delle difficoltà a considerare molte situazioni e pene ma anche il tempo che mi ritaglio per lavorare sul codice è veramente esiguo. Mi ci devo mettere pure la notte e quindi chiedo un pò d'aiuto e se te la senti tu puoi aiutarmi? mi farebbe, credimi, molto piacere. Ti inviero quello che ho già fatto.

propongo (nelle mie possibilità) di aiutarti nell'impresa, puoi inviarmi quello che ha già messo nero su bianco? Poi si potrebbe postare anche qualcosa di parziale!
 
Top
29 replies since 3/6/2008, 04:52   220 views
  Share