| Come da art. 32 della Costituzione, trasmetto di seguito la proposta di legge (bozza) sulle Unità di misura legali.
Art. 1 - Oggetto In materia di unità di misura, la presente legge intende regolamentare e prevedere: a. la legalità e il loro utilizzo in Promolands; b. le prescrizioni sugli strumenti di misurazione e/o sui metodi di controllo adottati; c. l’indicazione sulle quantità e sui prezzi nel commercio e nelle negoziazioni; d. i lavori di ricerca e di sviluppo; f. le competenze e le disposizioni
Art. 2 - Unità legali Le unità legali di misura sono: a. le unità di base, indicate nell’articolo 3; b. le unità derivate, indicate nell’articolo 4; c. i multipli e i sottomultipli decimali delle unità di base, indicate nell’articolo 5.
Art. 3 - Unità di base Le unità di base sono:
Grandezza Nome dell’unità Equivalenza con il S.I. (Europa) Simbolo Lunghezza passo 1 passo = 0,60 metri f Massa drachma 1 drachma = 1.771845195312521 grammi dr Volume o Capacità bottiglia 1 b = 1 litro b Tempo beat 1 .b = 86.4 secondi .b Intensità di ampère medesima unità di base A corrente elettrica T Temperatura kelvin 1 K = °C + 273.15 K termodinamica Quantità di mole medesima unità di base mol materia Intensità candela medesima unità di base cd luminosa
Art. 4 - Unità derivate Le unità derivate sono espresse, procedendo dalle unità di base, mediante formule algebriche utilizzanti i simboli matematici di moltiplicazione e di divisione. L’Alto Consiglio può attribuire loro nomi e simboli particolari.
Art. 5 - Multipli e sottomultipli I multipli e i sottomultipli decimali delle unità di base si formano di regola mediante l’aggiunta di un prefisso. L’Alto Consiglio designa i prefissi e ne disciplina l’impiego.
Art. 6 - Obbligo d’utilizzare le unità legali Per la graduazione e le indicazioni completive sugli strumenti di misurazione. E’ fatto obbligo di utilizzare le unità di cui all’art. 3. Le grandezze fisiche sono espresse in unità legali: a. nel commercio e nelle negoziazioni; b. negli atti legislativi, nelle decisioni, nei contratti e negli altri atti ufficiali e delle altre collettività pubbliche, come anche di organizzazioni private e di singole persone. c. nelle indicazioni di tempo secondo il calendario cesidiano. L’impiego delle unità legali non è prescritto per: a. i contratti che hanno per oggetto immobili situati all’estero e i beni o servizi destinati all’estero; b. gli atti e i beni per i quali accordi diplomatici o internazionali stabiliscono l’impiego di altre unità; c. nel settore della sanità e della sicurezza pubblica;
Art. 7 - Strumenti di misurazione Sono considerati strumenti di misurazione le misure, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari di misurazione di ogni genere, che servono a determinare grandezze fisiche.
Art. 8 - Requisiti Il 2° Ufficio Coordinatore emana prescrizioni sui requisiti cui devono rispondere gli strumenti di misurazione e/o i metodi di controllo, segnatamente quelli utilizzati: a. per le transazioni commerciali; b. nei settori della sanità e della sicurezza pubbliche; c. per la determinazione ufficiale di fatti inerenti a grandezze fisiche. Il 2° Ufficio Coordinatore disciplina le condizioni d’ammissione e, se del caso, definisce i principi di costruzione degli istrumenti di misurazione. Chiunque utilizza strumenti di misurazione ha l’obbligo di accertarsi che l’ammissione prescritta è stata concessa, che le prove di conformità sono state fornite o che, se del caso, la verificazione è stata eseguita entro i termini stabiliti. Chiunque utilizza metodi di controllo ha l’obbligo di accertarsi che l’ammissione prescritta è stata concessa o che, se del caso, le prove di conformità sono state fornite.
Art. 9 - Campo d’applicazione per luogo I certificati di prova, le prove di conformità, le ammissioni e le verificazioni fondate sulla presente legge sono validi in tutta Promolands. Il 2° Ufficio Coordinatore disciplina il riconoscimento dei certificati di prova, delle prove di conformità, delle ammissioni e delle verificazioni provenienti dall’estero.
Art. 10 - Obbligo di indicazione Chiunque offre nel commercio e nelle negoziazioni beni o servizi misurabili è tenuto a indicare in unità legali la quantità offerta. Nel caso di forniture susseguenti di beni misurabili o di prestazioni continue di servizi misurabili, la quantità fornita dev’essere indicata in ogni conteggio. I negozi giuridici concernenti beni o servizi misurabili sono ammessi nel commercio e nelle negoziazioni senza le indicazioni della quantità (come nel caso di vendite fatturate al pezzo, globalmente o in blocco), solo se lo svolgimento del negozio risulterebbe eccessivamente complicato. Chiunque offre al consumatore beni alla rinfusa o preimballati oppure servizi misurabili, è tenuto a menzionare la quantità e il prezzo e ad assicurarne la comparazione indicando il prezzo unitario. Il 2° Ufficio Coordinatore o può stabilire norme la cui osservanza esonera dall’obbligo d’indicare il prezzo unitario. Per consumatore s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista merci per uso personale. Non è considerato consumatore chiunque acquista beni professionalmente per lavorarli, trasformarli o rivenderli a terzi. Gli imballaggi non devono indurre in errore sulla quantità del contenuto. Il 2° Ufficio Coordinatore disciplina i particolari. Esso può emanare prescrizioni circa la riempitura e l’imballaggio, senza però intervenire nella formazione dei prezzi. Il 2° Ufficio Coordinatore può, in casi particolari, decidere deroghe dall’obbligo d’indicazione.
Art. 11 – Lavori tecnici Il 2° Ufficio Coordinatore analizza segnatamente gli effetti delle tecniche nuove e sviluppa metodi pratici di controllo e misurazione. A tale scopo, esso, con il proprio rappresentante pro-tempore, può partecipare ai lavori di organizzazioni micronazionali o internazionali.
Art. 12 - Compiti Il 2° Ufficio Coordinatore svolge segnatamente i compiti seguenti: a. appronta la legislazione sulla metrologia e ne assicura l’esecuzione; b. elabora prescrizioni per la precisa determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche; c. esamina gli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico e decide della loro conformità, della loro ammissione e, se del caso, della loro verificazione; d. consiglia e istruisce il personale di verificazione, emana istruzioni destinate a tali uffici e controlla i loro strumenti di misurazione; e. sorveglia l’esecuzione della legge; f. dà consultazioni e provvede a perizie; La verificazione (esame e bollatura ufficiali) degli strumenti di misurazione utilizzati o utilizzabili nel commercio e nelle negoziazioni, come anche il controllo delle indicazioni di quantità e di prezzo nel commercio e nelle negoziazioni, spetta al 2° Ufficio Coordinatore, con riserva dell’articolo 13 capoverso 2. L’Alto Consiglio riscontra a intervalli regolari, ma almeno ogni quinquennio, l’osservanza delle prescrizioni legali (ispezione generale) e provvede ai controlli correnti.
Art. 13 - Organi d’esecuzione L’esecuzione della presente legge spetta al 2° Ufficio Coordinatore L’Alto Consiglio può, per i compiti che non sono eseguiti dal 2° Ufficio Coordinatore, creare organismi o incaricare altre istituzioni.
Art. 14 – Verificazioni, infrazioni e prescrizioni Il 2° Ufficio Coordinatore ha libero accesso agli oggetti da verificare e può far ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della legge e vietarne o limitarne la messa in circolazione o il loro impiego. Parimenti, può vietare l’utilizzazione dei metodi di controllo metrologico che non soddisfano i requisiti della legge. Chiunque contraffà strumenti di misurazione verificati, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza strumenti di misurazione o metodi di controllo che non rispondono ai requisiti prescritti, è punito con la multa, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fa indicazioni false di quantità, omette le indicazioni di quantità e di prezzo previste nell’articolo 10 oppure mette in commercio beni preimballati che non sono conformi alle prescrizioni di riempitura, è punito con una multa sino a 200,00 e-cash, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave. Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari da una organizzazione pubblica o privata, o altrimenti nell’esercizio delle incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
Art. 15 Competenza Il perseguimento penale spetta alla Magistratura.
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