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Legge 3/2009 - Legge Comma, Sistema Informativo Nazionale (S.I.N.)

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view post Posted on 10/10/2009, 10:06
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Presidente e Responsabile Diplomatico

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Alto Consiglio
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Cityprom, Piazza Indipendenza

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Art. 1 – Caratterizzazione Generale
La libertà di stampa, come sancito nei Principi Fondamentali della Costituzione (art. 5), rappresenta un valore fondamentale ed un diritto "ius soli" nella Micronazione Promolands.
A nessun cittadino può essere limitata questa facoltà.
E’, altresì, garantita a ciascun cittadino la privacy in merito al trattamento dei dati personali, al cui diritto tutti, indistintamente, possono appellarsi.

Art.2 - Tipologia
E’ istituito il giornale statale denominato “Freedom!”, ove tutti i cittadini della Micronazione Promolands potranno pubblicare qualsivoglia articolo o testo, senza alcuna restrizione nel rispetto dell’art. 3 della presente legge.
Potranno, altresì, costituirsi qualsivoglia numero di giornali a carattere privato, avanzando semplice richiesta al Ministro della Comunicazione.
Qualsivoglia giornale a carattere privato apparterrà al cittadino che l’ha proposto (Editore), il quale ne rimarrà il diretto responsabile.
I giornali partitici sono da considerare giornali a carattere privato; l'Editore, in questo caso, sarà lo stesso partito.

Art. 3 – Concessioni e Divieti
A tutti i cittadini della Micronazione Promolands è concesso proporre articoli da pubblicare sul giornale statale “Freedom!”, presentandoli dapprima al Ministro della Comunicazione, il quale dopo averne verificata la legalità e l’assenza di ideologie contrarie ai Principi Fondamentali della Costituzione, li pubblicherà riportando, qualora fosse concesso (vale il tacito assenso), il nome dell’autore.
A tutti i cittadini della Micronazione Promolands è concesso proporre articoli da pubblicare sui giornali a carattere privato, senza che per questo siano dapprima visionati dal Ministro della Comunicazione, purché in linea con i Principi Fondamentali della Costituzione.
L’Editore riporterà il nome dell’autore dell’articolo o del testo, a meno che l’autore non lo voglia e lo comunichi esplicitamente.
Gli articoli o i testi che conterranno ideologie palesemente contrarie e/o non in linea con i Principi Fondamentali della Costituzione, da qualsivoglia cittadino potranno essere censurati ed i loro autori, qualora fossero reticenti, non potranno più pubblicare.
Tale divieto verrà comunicato mediante D.A.C. (Delibera Alto Consiglio) o D.P. (Decreto Presidenziale) e pubblicato sui Documenti Ufficiali in base all’art. 21 della Costituzione.
Ad ogni pubblicista, a prescindere dal fatto che il suo lavoro possa essere inserito o non su un giornale, è riconosciuta la proprietà intellettuale illimitata nel tempo e anche, nel limite delle possibilità, un rimborso pecuniario già tassato alla fonte.

Art. 4 – Formato dei Giornali
I giornali, qualunque essi siano, dovranno essere disponibili nei seguenti formati: cartaceo, word, PDF o similari.

Art. 5 – Classificazione e Tassazione
I giornali, qualunque essi siano, sono classificati in periodici (annuali, mensili, quindicinnali, settimanali, quotidiani) o aperiodici.
La periodicità o la aperiodicità deve essere riportata in prima pagina.
In prima pagina, ben visibile, deve essere riportato il numero del giornale, l’anno, il proprietario ed il costo.
Nessuna tassazione è prevista per i giornali statali.
Per i giornali a carattere privato, qualora fossero a titolo oneroso, è prevista un’unica imposta, denominata <<micro-patrimoniale>>, nella misura del 10%; l’imposta va a tassare la quantità unitaria venduta.
Il gettito derivante dalla <<micro-patrimoniale>> confluirà nelle casse dell’Ente Risorse Pubbliche (E.R.P.).
Verifiche contabili e patrimoniali potranno essere disposte dal Ministero dell’Economia, in qualunque momento e senza alcuna particolare ragione.

Art. 6 – Albo dei Giornali e regolamentazione
E’ istituito lo “Albo dei Giornali”, gestito dal Ministero della Comunicazione.
Qualsiasi giornale, sin dalla sua nascita, deve essere registrato allo “Albo dei Giornali”, la cui richiesta deve essere avanzata al Ministro della Comunicazione che ne rilascerà il numero progressivo e/o cronologico di registrazione.
In caso di passività (non pubblicazione di articoli o testi in un lasso di tempo superiore a due anni), il giornale verrà considerato chiuso.
I giornali dichiarati passivi e quindi chiusi, possono essere riabilitati, una sola volta, nel momento in cui l’ultimo Editore avanza esplicita richiesta al Ministero della Comunicazione, il quale assegnerà ex novo il numero progressivo e/o cronologico di registrazione.

Art. 7 - Modifiche
E’ prevista e consentita la modifica di tutto o in parte del contenuto degli articoli di questa legge. Ogni modifica o integrazione dovrà essere discussa ed approvata con le stesse modalità della sua costituzione e necessita, per la sua validità, della forma scritta.

Edited by Dan Comma - 4/4/2012, 11:01
 
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