Promolands

Legge 5/2009 - Legge Velli, Furto d'identità e frodi informatiche (phishing)

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 1/12/2009, 10:19
Avatar

Presidente e Responsabile Diplomatico

Group:
Alto Consiglio
Posts:
1,669
Location:
Cityprom, Piazza Indipendenza

Status:


Art. 1 - Sistema di prevenzione
È istituito, nell'ambito del Ministero degli Interni, un sistema di prevenzione del furto d'identità e delle frodi basato sull'archivio del codice anagrafico di cui all'articolo 2, di seguito denominato «Archivio Anagrafico».
Ferme restando le competenze già attribuite al Ministro degli Interni dalla Costituzione di Promolands, il suo ufficio eserciterà funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi attraverso la manipolazione delle identità e dei relativi codice anagrafici. Unitamente all’ufficio del Ministro degli Interni possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati «aderenti»:
a) qualsivoglia micronazionalista;
b) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari;
c) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie.
Al fine di fornire informazioni sulla tutela prevista, nell'ambito del sistema di prevenzione, è istituito un indirizzo di posta elettronica ad hoc che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subìto o temono di aver subìto frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

Art. 2 - Finalità e struttura dell'archivio
L'archivio è suddiviso in due gruppi off-line:
a) il primo, denominato «gruppo centralizzato», contiene, in forma anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al responsabile dell'archivio lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti;
b) il secondo, denominato «gruppo di allerta», contiene, in forma anonima, le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall’ufficio del Ministero degli Interni agli aderenti.
I risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata sono comunicati a tutti gli uffici ministeriali interni e, su richiesta, a quelli esteri competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, nonché, ove rilevanti, a qualsivoglia unità di informazione finanziaria ed assicurativa.

Art. 3 – Assunzione informazioni
Le informazioni delle persone fisiche o giuridiche sono relative ai dati contenuti in:
a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati e tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi;
b) partite IVA, codici anagrafici, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente legge;
c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali;
d) informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati, secondo le disposizioni definite dal decreto di cui all'articolo 7.

Art. 4 - Riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti
Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, il Ministro degli Interni valuterà, di volta in volta, il riscontro sull’autenticità dei dati richiesti da qualsivoglia organismo pubblico o privato. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 3.
Ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore della cassa dell’Ente Risorse Pubbliche, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità più opportune ai sensi dell’articolo 5.

Art. 5 - Disposizioni finanziarie
Le somme eventualmente versate dagli aderenti affluiranno nella cassa dell’Ente Risorse Pubbliche. Il pagamento può essere effettuato tramite decurtazione dal conto personale della somma iniziale di 100,00 e-cash, oppure anche mediante l'utilizzazione di carte prepagate o ricaricabili.
Verifiche contabili e patrimoniali potranno essere disposte dal Ministero dell’Economia, in qualunque momento e senza alcuna particolare ragione.

Art. 6 - Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione
In esclusiva o di concerto con il Capo della Magistratura, con il Ministro dell’Economia, sentito l’Alto Consiglio:
a) potranno essere specificati la struttura, i livelli di accesso all'archivio e le singole voci da comunicare;
b) potranno essere stabiliti i termini e le modalità di accesso all'archivio da parte degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3;
c) potranno essere individuate altre le modalità e fissati altri termini secondo i quali i dati di cui all'articolo 3 saranno comunicati e gestiti e sarà stabilita la procedura che caratterizzerà l’eventuale fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4;
d) potranno fissarsi, di volta in volta, l'importo del contributo di cui all'articolo 4, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;
e) potranno essere stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla presente legge.

Art. 7 - Sistema di prevenzione nel settore assicurativo
In esclusiva o di concerto con il Capo della Magistratura, con il Ministro dell’Economia, sentito l’Alto Consiglio, potranno essere definiti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria anche alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

Art. 8 - Modifiche
E’ prevista e consentita la modifica di tutto o in parte del contenuto degli articoli di questa legge.
Ogni modifica o integrazione dovrà essere discussa ed approvata con le stesse modalità della sua costituzione e necessita, per la sua validità, della forma scritta.
 
Web  Top
0 replies since 1/12/2009, 10:19   22 views
  Share