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Legge 7/2010 - Legge Bobby, Unità di misura legali

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view post Posted on 27/3/2010, 14:13
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Presidente e Responsabile Diplomatico

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Alto Consiglio
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Cityprom, Piazza Indipendenza

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Art. 1 - Oggetto
In materia di unità di misura, la presente legge intende regolamentare e prevedere:
a. la legalità e il loro utilizzo in Promolands;
b. le prescrizioni sugli strumenti di misurazione e/o sui metodi di controllo adottati;
c. l’indicazione sulle quantità e sui prezzi nel commercio e nelle negoziazioni;
d. i lavori di ricerca e di sviluppo;
f. le competenze e le disposizioni

Art. 2 - Unità legali
Le unità legali di misura sono:
a. le unità di base, indicate nell’articolo 3;
b. le unità derivate, indicate nell’articolo 4;
c. i multipli e i sottomultipli decimali delle unità di base, indicate nell’articolo 5.

Art. 3 - Unità di base
Le unità di base sono:

Grandezza Nome dell’unità Equivalenza con il S.I. (Europa) Simbolo
Lunghezza passo 1 passo = 0,60 metri f
Massa drachma 1 drachma = 1.771845195312521 grammi dr
Volume o
Capacità bottiglia 1 b = 1 litro b
Tempo beat 1 .b = 86.4 secondi .b
Intensità di ampère medesima unità di base A
corrente elettrica T
Temperatura kelvin 1 K = °C + 273.15 K
termodinamica
Quantità di mole medesima unità di base mol
materia
Intensità candela medesima unità di base cd
luminosa

Art. 4 - Unità derivate
Le unità derivate sono espresse, procedendo dalle unità di base, mediante formule algebriche utilizzanti i simboli matematici di moltiplicazione e di divisione. L’Alto Consiglio può attribuire loro nomi e simboli particolari.

Art. 5 - Multipli e sottomultipli
I multipli e i sottomultipli decimali delle unità di base si formano di regola mediante l’aggiunta di un prefisso.
L’Alto Consiglio designa i prefissi e ne disciplina l’impiego.

Art. 6 - Obbligo d’utilizzare le unità legali
Per la graduazione e le indicazioni completive sugli strumenti di misurazione.
E’ fatto obbligo di utilizzare le unità di cui all’art. 3.
Le grandezze fisiche sono espresse in unità legali:
a. nel commercio e nelle negoziazioni;
b. negli atti legislativi, nelle decisioni, nei contratti e negli altri atti ufficiali e delle altre collettività pubbliche, come anche di organizzazioni private e di singole persone.
c. nelle indicazioni di tempo secondo il calendario cesidiano.
L’impiego delle unità legali non è prescritto per:
a. i contratti che hanno per oggetto immobili situati all’estero e i beni o servizi destinati all’estero;
b. gli atti e i beni per i quali accordi diplomatici o internazionali stabiliscono l’impiego di altre unità;
c. nel settore della sanità e della sicurezza pubblica;

Art. 7 - Strumenti di misurazione
Sono considerati strumenti di misurazione le misure, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari di misurazione di ogni genere, che servono a determinare grandezze fisiche.

Art. 8 - Requisiti
Il 2° Ufficio Coordinatore emana prescrizioni sui requisiti cui devono rispondere gli strumenti di misurazione e/o i metodi di controllo, segnatamente quelli utilizzati:
a. per le transazioni commerciali;
b. nei settori della sanità e della sicurezza pubbliche;
c. per la determinazione ufficiale di fatti inerenti a grandezze fisiche.
Il 2° Ufficio Coordinatore disciplina le condizioni d’ammissione e, se del caso, definisce i principi di costruzione degli istrumenti di misurazione.
Chiunque utilizza strumenti di misurazione ha l’obbligo di accertarsi che l’ammissione prescritta è stata concessa, che le prove di conformità sono state fornite o che, se del caso, la verificazione è stata eseguita entro i termini stabiliti.
Chiunque utilizza metodi di controllo ha l’obbligo di accertarsi che l’ammissione prescritta è stata concessa o che, se del caso, le prove di conformità sono state fornite.

Art. 9 - Campo d’applicazione per luogo
I certificati di prova, le prove di conformità, le ammissioni e le verificazioni fondate sulla presente legge sono validi in tutta Promolands.
Il 2° Ufficio Coordinatore disciplina il riconoscimento dei certificati di prova, delle prove di conformità, delle ammissioni e delle verificazioni provenienti dall’estero.

Art. 10 - Obbligo di indicazione
Chiunque offre nel commercio e nelle negoziazioni beni o servizi misurabili è tenuto a indicare in unità legali la quantità offerta. Nel caso di forniture susseguenti di beni misurabili o di prestazioni continue di servizi misurabili, la quantità fornita dev’essere indicata in ogni conteggio.
I negozi giuridici concernenti beni o servizi misurabili sono ammessi nel commercio e nelle negoziazioni senza le indicazioni della quantità (come nel caso di vendite fatturate al pezzo, globalmente o in blocco), solo se lo svolgimento del negozio risulterebbe eccessivamente complicato.
Chiunque offre al consumatore beni alla rinfusa o preimballati oppure servizi misurabili, è tenuto a menzionare la quantità e il prezzo e ad assicurarne la comparazione indicando il prezzo unitario.
Il 2° Ufficio Coordinatore o può stabilire norme la cui osservanza esonera dall’obbligo d’indicare il prezzo unitario. Per consumatore s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista merci per uso personale. Non è considerato consumatore chiunque acquista beni professionalmente per lavorarli, trasformarli o rivenderli a terzi.
Gli imballaggi non devono indurre in errore sulla quantità del contenuto.
Il 2° Ufficio Coordinatore disciplina i particolari. Esso può emanare prescrizioni circa la riempitura e l’imballaggio, senza però intervenire nella formazione dei prezzi.
Il 2° Ufficio Coordinatore può, in casi particolari, decidere deroghe dall’obbligo d’indicazione.

Art. 11 – Lavori tecnici
Il 2° Ufficio Coordinatore analizza segnatamente gli effetti delle tecniche nuove e sviluppa metodi pratici di controllo e misurazione.
A tale scopo, esso, con il proprio rappresentante pro-tempore, può partecipare ai lavori di organizzazioni micronazionali o internazionali.

Art. 12 - Compiti
Il 2° Ufficio Coordinatore svolge segnatamente i compiti seguenti:
a. appronta la legislazione sulla metrologia e ne assicura l’esecuzione;
b. elabora prescrizioni per la precisa determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche;
c. esamina gli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico e decide della loro conformità, della loro ammissione e, se del caso, della loro verificazione;
d. consiglia e istruisce il personale di verificazione, emana istruzioni destinate a tali uffici e controlla i loro strumenti di misurazione;
e. sorveglia l’esecuzione della legge;
f. dà consultazioni e provvede a perizie;
La verificazione (esame e bollatura ufficiali) degli strumenti di misurazione utilizzati o utilizzabili nel commercio e nelle negoziazioni, come anche il controllo delle indicazioni di quantità e di prezzo nel commercio e nelle negoziazioni, spetta al 2° Ufficio Coordinatore, con riserva dell’articolo 13 capoverso 2.
L’Alto Consiglio riscontra a intervalli regolari, ma almeno ogni quinquennio, l’osservanza delle prescrizioni legali (ispezione generale) e provvede ai controlli correnti.

Art. 13 - Organi d’esecuzione
L’esecuzione della presente legge spetta al 2° Ufficio Coordinatore
L’Alto Consiglio può, per i compiti che non sono eseguiti dal 2° Ufficio Coordinatore, creare organismi o incaricare altre istituzioni.

Art. 14 – Verificazioni, infrazioni e prescrizioni
Il 2° Ufficio Coordinatore ha libero accesso agli oggetti da verificare e può far ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della legge e vietarne o limitarne la messa in circolazione o il loro impiego. Parimenti, può vietare l’utilizzazione dei metodi di controllo metrologico che non soddisfano i requisiti della legge.
Chiunque contraffà strumenti di misurazione verificati, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza strumenti di misurazione o metodi di controllo che non rispondono ai requisiti prescritti,
è punito con la multa, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fa indicazioni false di quantità, omette le indicazioni di quantità e di prezzo previste nell’articolo 10 oppure mette in commercio beni preimballati che non sono conformi alle prescrizioni di riempitura, è punito con una multa sino a 200,00 e-cash, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari da una organizzazione pubblica o privata, o altrimenti nell’esercizio delle incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

Art. 15 Competenza
Il perseguimento penale spetta alla Magistratura.

Edited by Angell Cherubini - 17/8/2010, 16:30
 
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