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Presidente e Responsabile Diplomatico
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| Art. 1 - Definizione Si definisce tassa, una somma di denaro dovuta dai cittadini allo stato a fronte di un bene o un servizio per il quale il contribuente può decidere se avvalersi o meno. E’ indipendente dal patrimonio o dal reddito percepito dal cittadino-contribuente (principio della contribuzione). Si definisce imposta, una somma di denaro dovuta da un soggetto (persona singola, azienda/associazione/ente) quale corrispettivo per l’acquisto di un bene o per la prestazione a suo favore di un servizio (principio della controprestazione).
Art. 2 - Denominazione Nella micronazione Promolands la tassa viene chiamata particular taxa mentre l’imposta è chiamata flat taxa (sostituisce la micro-patrimoniale richiamata all’art. 5 della Legge 3/2009).
Art. 3 – Caratteristiche e ambito di applicazione La particular taxa è una imposizione che varia a seconda del bene o del servizio usufruito, la cui determinazione pecuniaria è prerogativa dello stato. Si sotto elencano le principali in vigore: - tassa scolastica e sanitaria pari a 10 e-cash o SCEC equivalenti - tassa di registrazione e di pubblicazione pari a 20 e-cash o SCEC equivalenti La flat taxa è una imposizione ad aliquota unica pari al 10% e viene applicata indistintamente su: beni commercializzati, servizi prestati, posizioni salariali, situazioni patrimoniali-reddituali e profitti d’impresa. Deve essere versata ogni 10 del mese successivo a quello di accadimento.
Art. 4 - Versamento Le somme di denaro derivanti dalla particular taxa e dalla flat taxa dovranno confluire nella cassa dell’Ente Risorse Pubbliche (E.R.P.)
Art. 5 - Gestione del gettito fiscale Tramite le imposte si realizza la copertura della spesa pubblica o il finanziamento di opere e/o di attività sociali di interesse pubblico. Spetta all’Alto Consiglio, sentito il parere dei Ministri e del 1° Cittadino, decidere l’impiego del gettito fiscale che sarà reso pubblico (pubblicazione sui Documenti Ufficiali) in base all’art. 21 della Costituzione promolandiana.
Art. 6 - Verifiche fiscali e contabili Verifiche fiscali e contabili potranno essere disposte dal Ministero dell’Economia, in qualunque momento e senza alcuna particolare ragione. Anche al singolo cittadino è data facoltà di segnalare eventuali irregolarità fiscali tramite l’invio di una semplice comunicazione al 4° Ufficio Coordinatore.
Art. 7 - Modifiche E’ prevista e consentita la modifica di tutto o in parte del contenuto degli articoli di questa legge. Ogni modifica o integrazione dovrà essere discussa ed approvata con le stesse modalità della sua costituzione e necessita, per la sua validità, della forma scritta.
Edited by Angell Cherubini - 19/5/2012, 13:52
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